Riuso delle acque reflue: cosa cambia con il nuovo DPR

Il 12 ottobre 2026 il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole allo schema di DPR sul riutilizzo delle acque reflue affinate. Il testo sostituirà il DM 185/2003, passa dalle tabelle di limiti alla valutazione del rischio e apre una cornice nazionale anche per gli usi industriali.

Il contesto: vent’anni di DM 185/2003

In Italia il riuso delle acque reflue è regolato ancora oggi dal DM 185/2003. È un impianto rigido: fissa limiti di qualità uguali per tutti, a prescindere dall’uso dell’acqua e dal contesto in cui viene impiegata.

Nel frattempo l’Europa ha cambiato approccio. Il Regolamento (UE) 2020/741, in vigore dal 26 giugno 2023, stabilisce prescrizioni minime per il riutilizzo in irrigazione agricola e si fonda sulla gestione del rischio caso per caso.

Il nuovo DPR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica allinea l’Italia a questa logica. Il testo è stato annunciato a luglio 2025, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri a novembre 2025 e ha ora ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato.

A che punto è l’iter

Il decreto non è ancora in vigore. Mancano tre passaggi:

  1. la verifica della Ragioneria generale dello Stato;
  2. il concerto dei ministeri della Salute, dell’Agricoltura e delle Imprese;
  3. l’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri, seguita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il quadro di fondo, però, è ormai definito.

Le novità principali

1. Dalla tabella alla valutazione del rischio

La qualità richiesta all’acqua affinata non sarà più una soglia unica. Dipenderà dall’uso previsto, dal contesto e dalle barriere di trattamento e controllo lungo la filiera. Lo strumento centrale è il piano di gestione dei rischi: identifica i pericoli, definisce le barriere, il monitoraggio e le responsabilità di ciascun soggetto.

Il sistema diventa più flessibile, perché adatta i requisiti all’uso reale. Diventa anche più esigente, perché la conformità va dimostrata e non solo verificata.

2. Non solo agricoltura

Il Regolamento europeo riguarda solo l’irrigazione agricola. Il DPR permette all’Italia di disciplinare anche gli usi industriali, civili e ambientali. Per il riuso delle acque in ambito industriale, per esempio per raffreddamento, lavaggi o processo, nasce così una cornice nazionale più chiara di quella attuale.

3. Reti di distribuzione incluse

Le Regioni avevano chiesto di escludere dal decreto i canali irrigui a cielo aperto. Il Ministero si è opposto, ritenendo l’esclusione incompatibile con il diritto europeo, e il Consiglio di Stato gli ha dato ragione. Le reti di distribuzione rientrano quindi nel perimetro delle regole, insieme a monitoraggi e controlli.

4. Ruoli e costi da definire per contratto

Includere le reti significa ridefinire chi gestisce, chi controlla e chi paga, dal depuratore all’utilizzatore finale. I consorzi di bonifica hanno segnalato il rischio di nuovi oneri operativi e amministrativi.

Per questo il Consiglio di Stato suggerisce che Ministero e ARERA predispongano schemi di convenzione e contratti di programma tra Regioni, gestori del servizio idrico e gestori della distribuzione. Tra le fonti di finanziamento indicate ci sono la tariffa, i fondi europei e nazionali, tra cui 60 milioni di euro per il 2025-2027 dai proventi delle aste ETS, e i canoni.

I numeri del riuso in Italia

Il margine di crescita è ampio. Secondo ARERA, oggi viene riutilizzato circa il 4% delle acque reflue depurate, contro un potenziale stimato intorno al 17%. Secondo Utilitalia, anche tra le acque già affinate solo la metà circa trova un effettivo riutilizzo.

Indicatore Valore Fonte
Acque reflue depurate oggi riutilizzate circa 4% ARERA
Potenziale di riuso stimato circa 17% ARERA
Acque affinate effettivamente riutilizzate circa 50% Utilitalia
Fondi ETS dedicati 2025-2027 60 milioni di euro Parere del Consiglio di Stato

Una scadenza da segnare: 31 dicembre 2026

Il “decreto siccità” ha introdotto un regime transitorio che consente di usare per l’irrigazione le acque affinate degli impianti esistenti, alle condizioni del Regolamento europeo. Questo regime scade il 31 dicembre 2026. Chi oggi lo utilizza dovrà passare alle nuove regole.

Cosa resta aperto

Tre punti andranno seguiti nei prossimi mesi:

  • i tempi dell’approvazione definitiva, rispetto alla scadenza del regime transitorio;
  • gli schemi di convenzione che Ministero e ARERA dovrebbero predisporre per ripartire ruoli e costi;
  • le modalità operative del piano di gestione dei rischi per gli usi industriali, che il testo definitivo dovrà chiarire.

Il punto

Il nuovo DPR chiude un’attesa di oltre vent’anni e sposta il riuso delle acque da un esercizio di conformità a tabella a un sistema basato sulla gestione del rischio. Per le imprese che usano o scaricano grandi volumi d’acqua, è il momento di capire come la norma si applica al proprio caso.

Nel prossimo articolo vedremo come si prepara, in pratica, un progetto di riuso in linea con le nuove regole.

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